
Interrogazione al Consiglio di Stato
La nostra economia è sempre più confrontata con un sottobosco di aziende dalle attività poco trasparenti. Per non parlare di aziende-bucalettera disseminate in tutto il Cantone, persone giuridiche che operano nell’ombra e non sempre nella legalità.
Un fenomeno che si è accentuato a causa della nostra forte esposizione verso l’Italia e al quale altri Cantoni della Svizzera non sono confrontati, vuoi per la lingua e per la loro posizione geografica. Aspetto che purtroppo nella Berna Federale faticano a comprendere, in particolare per quanto concerne temi legati all’economia e al mercato del lavoro!
L’introduzione degli accordi sulla libera circolazione delle persone non ha sicuramente giovato!
È risaputo che costituire una nuova società in Svizzera e di riflesso anche nel nostro Cantone è una semplice formalità. Negli ultimi anni, da quando imperversa la crisi nella vicina Penisola, le richieste di iscrizione di nuove società o succursali presso il registro di commercio da parte di soggetti esteri è all’ordine del giorno.
Ma come ben dice il proverbio “non è tutto oro quel che luccica”; i casi di abusi, scandali, crack finanziari, fallimenti, concorrenza sleale, dumping salariale e chi più ne ha più ne metta si sono amplificati; un caso o una conseguenza di procedure troppo light?
Un trend che deve preoccupare e che solo attraverso dei correttivi si potrà arginare a tutela del mondo del lavoro in Ticino.
Oggi, sulla base di quanto previsto dal Codice delle Obbligazioni le attività da espletare per creare un nuovo soggetto giuridico in Svizzera risulta essere veloce ed accessibile a tutti.
Versamento di un capitale sociale, atto costitutivo dinanzi ad un notaio e iscrizione nel registro di commercio dopo 7-10 giorni dall’atto notarile. Gli azionisti possono anche risultare anonimi “appoggiandosi” qualora fosse necessario ad un prestanome. La costituzione di una succursale nemmeno necessita di un atto notarile, basta annunciarsi al registro di commercio.
Una pratica alquanto snella e priva di controllo che invoglia a delocalizzare non solo imprenditori che fanno impresa in modo etico, sano e trasparente, ma anche coloro che purtroppo abusano, creano dumping, concorrenza sleale, fallimenti di fatto non contribuendo a creare ricchezza sul territorio, bensì lavoratori precari e debiti sulle spalle dei contribuenti. Senza dimenticare potenziali infiltrazioni di organizzazioni criminali che utilizzano società fantasma per fare business poco leciti.
Il caso eclatante di una società di Melide recentemente balzata alle cronache per presunti casi di dumping salariale e oggetto di un’inchiesta penale da parte della Procura è la dimostrazione che esistono casi in cui i cosiddetti “prestanomi” ricoprono un ruolo chiave nella costituzione di una società, in particolare quando i reali amministratori risultano essere domiciliati all’estero.
Attualmente nelle procedure non vengono richiesti documenti ufficiali quali l’estratto dell’ufficio esecuzione e fallimenti e il casellario giudiziale a coloro che intendono costituire una società; la ritengo una lacuna grave di un diritto che purtroppo non è più al passo con i tempi e rispetto ad un economia che negli anni è mutata radicalmente ed è oramai parte integrante di un sistema economico globale.
Prevenire è meglio che curare. Una conoscenza più approfondita di chi crea società in Ticino è il primo passo per una maggior tutela di chi fa impresa rispettando le regole e per evitare costi derivanti da fallimenti annunciati o addirittura in taluni casi premeditati che puntualmente ricadono sul contribuente ticinese.
Il registro di commercio è disciplinato dal Codice delle obbligazioni (CO) e dall'Ordinanza federale sul registro di commercio (ORC), pertanto va detto che sottostà al diritto superiore, lasciando di per sé pochi margini di manovra al Cantone.
Sulla base di quanto sovraesposto l’interrogante chiede a codesto Consiglio di Stato:
Viene svolto un controllo relativo alla domiciliazione delle società da parte dell’autorità di vigilanza? Se si quali sono le conclusioni che il Consiglio di Stato può trarre? Vi sono abusi?
È a conoscenza il Consiglio di Stato che vi sono società e liberi professionisti che hanno quale core business l’assunzione del ruolo di prestanome per persone giuridiche estere dove i reali amministratori rimangono nell’ombra? Non andrebbe introdotta una regolamentazione in tal senso?
Secondo il Consiglio di Stato la richiesta di presentare ulteriori documenti (quali per esempio l’estratto del casellario giudiziale e l’estratto UEF) possono essere utili per individuare casi problematici? In particolare per coloro che non sono residenti in Ticino. Se si il Consiglio di Stato è disponibile ad approfondire la problematica e proporre delle soluzioni attuabili in tempi brevi? Non si ritiene possa essere un primo passo per creare condizioni quadro favorevoli e a tutela del nostro mercato del lavoro?
I Consiglio Federale secondo l’art. 929 del CO emana disposizioni riguardanti i documenti giustificativi da produrre al momento per l’iscrizione. Il Consiglio di Stato non ritiene opportuno che in futuro il Cantone, che dispone di una conoscenza più ampia rispetto alla Confederazione del territorio ticinese e della sua economia, debba assumersi questo onere, proponendo se del caso i dovuti correttivi?
Negli ultimi anni, vi sono stati casi in cui l’iscrizione nel registro di commercio è stata rifiutata? Quanti casi? Sulla base di quali motivazioni?
Nel caso in cui i margini di manovra del Consiglio di Stato si rivelano limitati rispetto ad un tema regolato dal diritto federale, è possibile interpellare la Deputazione ticinese alle Camere Federali?
Marcello Censi, deputato PLR
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