
L'Agenzia delle Entrate italiane, con una risoluzione pubblicata ieri, ha chiarito una norma che allarga la definizione di "frontaliere di fascia". Una svola storica, secondo l'Ufficio frontalieri dell'OCST, che "fa uscire dal limbo migliaia di lavoratori permettendo loro di trascorrere notti decisamente più tranquille".
In base al nuovo testo giuridico, spiega il sindacato in una nota, il frontaliere è colui che vive entro i venti chilometri dal confine con la Svizzera, indipendentemente dal Cantone presso il quale lavora.
Cos'è cambiato? Il sindacato fa un passo indietro per spiegare meglio di cosa si tratta. I frontalieri "fiscali" o "di fascia" sono coloro che lavorano in Svizzera e che vivono in un Comune italiano posto entro 20 km dal confine. Una definizione dovuta all’Accordo bilaterale del 1974 tra Italia e Svizzera, nel quale "si dice appunto che i frontalieri fiscali sono esenti dal dover pagare le imposte sul reddito in Italia, in quanto sono i Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese a dover riversare all’Italia il 38% delle tasse pagate in Svizzera dal frontaliere".
"Il problema fu però che ciascuno di questi tre Cantoni procedette ad individuare una propria fascia di frontiera considerando solo i Comuni posti entro i 20 km dal proprio confine cantonale e girando all’Italia il ristorno delle imposte solo per questi Comuni" sottolinea l'OCST.
"Questo modo di procedere creò una fascia d’ombra formata da tutti coloro che vivevano entro i 20 km dal confine di un Cantone, lavorando però in un altro Cantone. Nonostante i diversi solleciti ricevuti negli anni dal sindacato e dalla politica, l’Italia non aveva mai voluto chiarire questo equivoco".
L'OCST cita poi un caso emblematico: "Fino ad oggi i frontalieri residenti in provincia di Sondrio potevano essere considerati “di fascia” solo se lavoravano in Canton Grigioni, ma risultavano fuori fascia se lavoravano in Canton Ticino. In mancanza di un chiarimento da parte italiana, questi frontalieri erano di fatto tenuti a dichiarare in Italia il reddito da lavoro".
Ora la storia cambia con l'atteso parere dell'Agenzia delle Entrate italiana. La Risoluzione pubblicata ieri stabilisce che: "I frontalieri esercitano un’attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni [Grigioni, Ticino e Vallese] e non richiedono l’ulteriore condizione che l’attività sia prestata in un Cantone frontista rispetto al comune di residenza. Per considerare un soggetto come frontaliere, l’unica condizione che deve essere rispettata è che il Comune di residenza non disti più di 20 km dal confine italo-svizzero, aldilà del fatto che detto Comune riceva o meno il ristorno da parte della Svizzera. Al contrario coloro che risiedono oltre i 20 km dal confine sono tenuti a dichiarare in Italia il reddito da lavoro al netto di una franchigia di 7'500 € e del credito d’imposta per quanto pagato in Svizzera".
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