
"Le norme italiane sono conformi al diritto internazionale?". Lo chiede il consigliere nazionale Ignazio Cassis (PLR) tramite un'interpellanza al Consiglio federale sul tema dell'esenzione dall'IVA per l'importazione di merci nel traffico transfrontaliero.
Un'interpellanza che vuole sollevare il tema della distorsione della concorrenza causato dalle attuali norme, un problema che nuoce all’economia svizzera nella zone di confine.
"Il Ministero dell'economia e delle finanze italiano ha emanato - basandosi sulle Direttive ed i Regolamenti dell'Unione Europea, i quali fissano un quadro comune e rinviano tali questioni alle disposizioni di diritto nazionale adottate da ogni singolo Stato membro - il "Regolamento recante norme per l'esenzione dall'IVA e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi", approvato tramite il Decreto n.32 del 6 marzo 2009 ed in vigore dall'8 aprile 2009" scrive il consigliere nazionale. "L'Articolo 4 del summenzionato Regolamento prevede l'applicazione di disposizioni particolari per le importazioni di merci da parte di persone residenti nelle zone di frontiera (15 km in linea d'aria dalla frontiera, secondo l'Art. 2, cpv. 5 della Direttiva 2007/74/CE), di lavoratori frontalieri e di personale impiegato su mezzi di trasporto pubblici transfrontalieri operanti da e verso paesi terzi all'Unione Europea. Nello specifico, al posto della franchigia ordinaria di 300 € di merce per persona, queste categorie vedono tale soglia monetaria ridotta a 50 €, soglia oltre la quale non si è più esentati dal pagamento dell'IVA, delle accise e dei dazi doganali in Italia."
"Preso atto di questa situazione, che vede una netta differenza tra questa specifica franchigia italiana e quella svizzera fissata a 300 franchi, Cassis chiede pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande.
"Quali sono gli effetti di questa specifica soglia applicata in Italia ai residenti della zona di confine ed ai frontalieri sull'economia svizzera, in particolare quella ticinese? Pensiamo in particolare agli effetti per i settori della vendita al dettaglio e dello shopping. Simili soglie differenziate vengono applicata anche dagli altri paesi confinanti? Se sì, a quanti euro ammonta e quali sono le ripercussioni di tali misure sul commercio nelle regioni toccate? Le norme vigenti in Italia, in particolare il trattamento differenziato di alcune categorie di viaggiatori, è in linea con le normative previste dal diritto commerciale internazionale applicabile, in particolare il divieto di discriminazione? Il diritto internazionale applicabile fissa dei limiti di soglia minimi per le franchigie doganali?"
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