Ticino
Natale, ecco le aperture straordinarie dei negozi
Natale, ecco le aperture straordinarie dei negozi
Natale, ecco le aperture straordinarie dei negozi
Redazione
8 anni fa
Il DFE ha pubblicato le date in cui sarà possibile prolungare lo shopping natalizio

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) comunica di aver autorizzato le aperture straordinarie dei negozi di ogni genere nel periodo pre-natalizio 2016 nei seguenti giorni:- mercoledì 7 dicembre, apertura fino alle ore 21.00- giovedì 8 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00- domenica 11 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00- domenica 18 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00- sabato 24 dicembre, chiusura alle ore 17.00- sabato 31 dicembre, chiusura alle ore 17.00

Il DFE ricorda le principali disposizioni della Legge federale sul lavoro (LL) e della relativa Ordinanza (OLL1) al cui rigoroso rispetto vengono richiamate le parti interessate:

Consenso del lavoratore - art. 19 cpv. 5 LLIl datore di lavoro non può occupare il lavoratore la domenica senza il suo consenso. Per l’occupazione durante le aperture delle domeniche 11 e/o 18 dicembre ogni lavoratoredeve dunque firmare il proprio consenso al lavoro domenicale.

Supplemento salariale - art. 19 cpv. 3 LLIl lavoratore che viene occupato durante le domeniche 11 e/o 18 dicembre ha diritto al supplemento salariale del 50% per le ore prestate.

Compensazione per lavoro domenicale - art. 20 cpv. 2 LL – 21 cpv. 3, 5, 6 e 7 OLL1Durante l’occupazione alla domenica, se la durata del lavoro non supera le 5 ore il lavoratore deve compensarle in tempo libero entro le 4 settimane seguenti. Se l’occupazione alla domenica supera le 5 ore, il lavoratore ha diritto ad un riposo compensativo di 35 ore consecutive (24 ore, più 11 ore consecutive di riposo giornaliero), nella settimana precedente o successiva il lavoro domenicale. Il giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale che supera le 5 ore deve essere accordato in un giorno lavorativo. Non può quindi cadere nel giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno di libero.

Quando il lavoratore è chiamato a prestare lavoro domenicale, non può essere occupato per più di 6 giorni consecutivi.

Lavoro straordinario - art. 25 cpv. 1 OLL1Alla domenica non si può svolgere lavoro straordinario. Pertanto, durante l’occupazione alla domenica, la durata settimanale per singolo lavoratore non potrà superare la duratamassima settimanale prevista dalla LL (45 o 50 ore).

Occupazione di giovani – art. 31 LLI giovani fino ai 18 anni compiuti non possono essere occupati durante le aperture straordinarie previste le prossime domeniche 11 e 18 dicembre.

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