Il caso
Nomine Sims, PLR: "Sono cambiati i requisiti richiesti?"
©Chiara Zocchetti
©Chiara Zocchetti
Redazione
4 giorni fa
È quanto chiede il Gruppo PLR in un'interrogazione inoltrata al Consiglio di Stato in merito alla recente decisione del Governo di confermare la nomina in "job sharing" alla testa della Sezione dell'insegnamento medio superirore.

La recente decisione del Consiglio di Stato di confermare la nomina in “job sharing” alla testa della Sezione dell’insegnamento medio superiore (Sims) nonostante una sentenza avversa del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), ha suscitato parecchie perplessità sia politiche sia di metodo. "Soprattutto perché i molti dubbi sollevati sulla nomina dalla sentenza del Tribunale stesso non appaiono per nulla fugati e la decisione del Consiglio di Stato sembra essere una prova di forza", sottolinea il Gruppo PLR in un'interrogazione inoltrata al Consiglio di Stato. Nel testo viene poi menzionato il fatto che il Tribunale fa ad esempio notare che “non risulta infatti che l'Autorità abbia verificato in modo accurato che i candidati possiedano pluriennale esperienza gestionale nel settore della scuola né pluriennale esperienza di gestione amministrativa e del personale. Non si trovano infatti sufficienti dettagli che consentano di stabilire se le competenze effettivamente messe in campo come esperti di materia per le scuole professionali possano rivestire simili connotazioni”. A detta del gruppo, "i giudici rincarano poi la dose sull’esperienza pregressa dei due nominati facendo osservare che 'si rileva che entrambi i candidati svolgono questo ruolo solo dal 2022, parallelamente alla funzione di docente. Inoltre, non è chiaro quali siano le responsabilità concretamente affidate agli esperti nell'ambito della selezione dei nuovi docenti, né si comprende come e in che misura essi si siano occupati di impartire corsi di formazione agli insegnanti di italiano'”. E, ancora: “se quest'ultima attività fosse riferita al lavoro, svolto in codocenza, presso la SUFFP e il DFA, occorrerebbe quanto meno sapere con quale onere lavorativo ciò sia stato svolto per valutarne li reale significato, atteso che entrambi i docenti risultavano occupati a tempo pieno presso le scuole cantonali. [...] L'Autorità non spiega in ogni caso come le predette attività possano rientrare nel computo di quelle gestionali (specie in ambito amministrativo e del personale)”.

Le considerazioni dei giudici

Riscontri che, prosegue il testo dell'interrogazione, portano i giudici a considerare che “occorre concludere che la valutazione dell'Autorità di nomina è insostenibile nella misura in cui non ha verificato che i due candidati nominati fossero in possesso dei predetti requisiti posti dal bando di concorso. Idoneità che deve essere dimostrata da entrambi singolarmente; l'inusuale nomina in job sharing non permette infatti di prescindere dal rispetto dei requisiti posti dal bando di concorso da parte di ognuna delle due persone nominate”. Il PLR sostiene inoltre che "anche la posizione della direttrice del DECS dopo la decisione di confermare la nomina non aiuta a comprendere come la situazione possa essere ora diversa rispetto a quella analizzata dal TRAM: 'dopo una nuova verifica dei requisiti e delle competenze dei candidati selezionati – ha dichiarato Marina Carobbio –, il governo ha confermato l’idoneità degli attuali capisezione Sims a ricoprire la funzione. Il Consiglio di Stato ha dunque deciso di nominare i capisezione della Sims in job sharing'”.

L'interrogazione

Fatte queste dovute precisazioni, viene chiesto al Consiglio di Stato:

1.      Rispetto al bando di concorso originario, sono cambiati i requisiti richiesti in occasione della conferma della nomina?

2.      Se sì, quali, con quale motivazione e su quali basi?

3.      Alla luce della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, non sarebbe stato più opportuno, o anche necessario, indire un nuovo bando di concorso?

4.      Per quale motivo e su che fondamento giuridico o giurisprudenziale non è stato fatto?

5.      Non ritiene il Consiglio di Stato con questa decisione di aver intaccato la credibilità delle istituzioni, non rispettando una decisione dell’autorità giudiziaria?

6.      Si è posto il Governo il quesito a sapere di quale autorevolezza i due rinominati godranno presso il corpo insegnante?

7.      Esistono dei precedenti dove - a fronte di una nomina annullata - si è poi proceduto a una riconferma o si è agito altrimenti?

8.      I membri della commissione che ha valutato i candidati, quali ruoli hanno all’interno dell’amministrazione cantonale e quale esperienza amministrativa e di conduzione delle SMS hanno? Di chi è la responsabilità di conduzione e controllo?

9.      Quanti incontri ci sono stati nel periodo di transizione tra la nomina dei nuovi responsabili (10 luglio) e l’inizio dell’anno scolastico con il capo sezione allora pensionando?

10.  Nel messaggio 8239, respinto dal Gran Consiglio, il Consiglio di Stato proponeva che il TRAM non potesse annullare una nomina illegittima, asserendo, tra l’altro, che “il Consiglio di Stato e l’Amministrazione cantonale si adoperano per condurre in modo corretto le procedure di concorso per un impiego nello Stato e per pronunciare decisioni corrette dal punto di vista legale”. In seguito alla sentenza del TRAM, il Consiglio di Stato ritiene ancora valida questa affermazione? Interamente o solo in parte? Se non del tutto, cosa andrebbe modificato nelle procedure di nomina affinché in futuro questa affermazione possa ritenersi valida? Le implicite proposte elaborate nel rapporto di minoranza, in cui si chiedevano direttive sulle valutazioni delle candidature, direttive sulle modalità di conduzione dei colloqui di selezione del personale e direttive sul contenuto del preavviso di nomina, potrebbero, ad avviso del Consiglio di Stato, essere utili ed evitare il ripetersi di nomine decretate illegittime dal TRAM?