
I deputati Luca Pagani e Maurizio Agustoni hanno presentato in nome del Gruppo PPD e GG un'iniziativa parlamentare generica per la regolamentazione della mediazione familiare "nell’interesse della protezione del minore".
"Con sempre maggiore frequenza accade purtroppo che minori siano vittime dell’assenza di comunicazione tra i genitori e dei loro esasperanti conflitti, con conseguenti forti sofferenze e tensioni interiori (conflitti di lealtà), che rendono necessarie, già in tenera età, cure terapeutiche, psicologiche e – in alcuni casi, addirittura - psichiatriche - scrivono i due deputati - Questi contrasti si manifestano prima o durante la procedura di separazione dei genitori e possono durare anche a lungo dopo il divorzio e la fine della convivenza".
"A volte neppure la nomina di un curatore educativo ai sensi dell’art. 308 CC riesce a rimediare alle conseguenze dell’incomunicabilità e litigiosità dei genitori. In questi casi, il Pretore o l’Autorità di protezione possono, conformemente agli art. 307 cpv. 3, 314 cpv. 2 CC e 297 cpv. 2 CPC, ingiungere ai coniugi di tentare una mediazione, o anche disporla al di fuori del matrimonio, se la ritengono necessaria per il bene del figlio".
"Lo scopo è quello di tentare di agire sulle cause del malessere di molte famiglie, rilanciando una cultura del dialogo che possa sciogliere i nodi dell’incomunicabilità e della conflittualità dei genitori, a tutto beneficio dei loro figli".
Una recente sentenza della Camera di protezione (decisione del 6 febbraio 2017, inc. CDP n. 9.2016.217) ha in particolare ricordato che: Il mediatore è infatti un facilitatore della comunicazione che, con l’ausilio di tecniche particolari, aiuta le parti a ristabilire la comunicazione, ad ascoltare e capire i bisogni e gli interessi reciproci degli interessati e a trovare una soluzione costruttiva, equa e duratura; il mediatore, inoltre, non offre soluzioni, ma aiuta e assiste gli interessati a trovare una soluzione tagliata su misura per loro."
"Dalla menzionata sentenza traspare che, al di là dei diritti e delle libertà dell’uno o dell’altro genitore, vi è il prioritario interesse dei minori alla ripresa di una sana comunicazione tra i genitori, ossia al miglior esito possibile della mediazione".
"Nella decisione viene tuttavia indicato che la legislazione del nostro Cantone non ha regolamentato il seguito procedurale delle mediazioni ingiunte dall’Autorità e non ha previsto esigenze qualitative e formative per il mediatore familiare, benché in tali casi egli rivesta un ruolo istituzionale importante. Viene ricordata la soluzione del Canton Friburgo, che ha regolamentato le condizioni per l’esercizio della funzione di mediatore familiare e ha istituito un organismo di sorveglianza e di disciplina sui mediatori che operano su mandato delle Autorità".
"Ravvisando la necessità di colmare queste lacune legislative a livello cantonale, con la presente iniziativa, richiamato l’art 103 LGC, si chiede di completare la Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC), alfine di adeguatamente regolamentare la mediazione familiare e di garantire l’intervento di mediatori specificamente formati sulle dinamiche familiari, per un’azione professionale e nell’interesse della protezione dei minori".
"L’iniziativa è volutamente formulata nella forma generica per dar modo al Consiglio di Stato di stabilire condizioni e dettagli organizzativi-procedurali, eventualmente fissando i principi generali nella Legge e rinviando per il resto a un Regolamento di applicazione, come avvenuto ad esempio in ambito di mediazione penale minorile".
2A nostro avviso tuttavia almeno i seguenti aspetti necessitano di essere disciplinati:
- Requisiti personali e qualifiche del mediatore (con eventuale istituzione di un albo dei mediatori familiari);- Indipendenza e imparzialità del mediatore;- Confidenzialità della procedura e segreto professionale;- Procedura;- Costi e assistenza giudiziaria;- Vigilanza e disciplina".
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