
Su 1'498 docenti attivi nel settore dell’insegnamento medio (dati di giugno 2019), 1’442 sono residenti, 56 sono frontalieri (47 di nazionalità italiana e 9 di nazionalità svizzera), mentre 85 hanno il permesso B. Lo ha confermato il Consiglio di Stato nella risposta all'interrogazione presentata il 3 giugno scorso dal gruppo della Lega dei ticinesi (primo firmatario Stefano Tonini). Va tuttavia precisato che le 1’498 persone fisiche indicate nella risposta governativa non equivalgono ai posti di docente a tempo pieno, perché numerosi docenti insegnano a tempo parziale.
Dei 56 docenti frontalieri (pari dunque al 3,7% del totale) 38 hanno un rapporto di nomina, 5 un rapporto di nomina e incarico e 13 un rapporto di incarico. Inoltre, 52 di loro hanno un’abilitazione valida per insegnare nelle scuole medie, mentre 4 non sono abilitati. Tre docenti frontalieri, infine, hanno incarichi limitati che vengono eventualmente rinnovati durante il mese di agosto "allorquando, collocati tutti i concorrenti abilitati giudicati idonei, rimangono classi senza docente".
I docenti in disoccupazione
Per insegnare alle scuole medie è necessaria l’abilitazione, che non deve necessariamente essere rilasciata dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI di Locarno ma può essere conseguita in tutte le Alte scuole pedagogiche svizzere riconosciute. Per alcune materie insegnate nel settore medio, ritenuto il numero insufficiente di docenti abilitati, è tuttavia possibile l'assunzione di docenti senza abilitazione. "Quindi - ha spiegato il Consiglio di Stato - qualora un docente abilitato si trovasse in disoccupazione e partecipasse al concorso, fermo restando la sua idoneità ad insegnare e la sussistenza di ore libere per la sua materia, verrebbe assunto".
Dai dati in possesso della Sezione del lavoro emerge che le persone in cerca di impiego iscritte, professione cercata “Docente di scuola media”, sono 10 mentre i disoccupati iscritti sono 5 (valore medio mensile giugno 2018-maggio 2019). Non è stato tuttavia possibile accertare se queste persone abbiano o meno un’abilitazione all’insegnamento.
L'assunzione di docenti frontalieri
L’assunzione dei docenti cantonali avviene rispettando il bando di concorso e l’art. 8 cpv. 2 LORD, che precisa che in presenza di candidati con requisiti di idoneità equivalenti, la conoscenza delle lingue nazionali, del territorio, della cultura e delle istituzioni del Cantone e della Confederazione è valutata quale titolo preferenziale per la nomina, in particolare per i docenti. Il Governo ha sottolineato che "il dipartimento competente è particolarmente attento al rispetto del citato articolo".
"Va però detto che se un docente frontaliere è assunto per un preciso anno scolastico a seguito della mancanza nello stesso anno di candidati ticinesi con requisiti d’idoneità equivalenti e questo docente, abilitato, dà buona prova l’anno successivo, egli viene confermato nel suo incarico", ha rimarcato il Consiglio di Stato. I candidati stranieri abilitati all’estero possono avanzare la loro candidatura come docente e, per effetto di accordi internazionali sottoscritti dalla Svizzera, possono farsi riconoscere l’abilitazione conseguita all’estero dalla Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE). Ottenuto il riconoscimento, il candidato possiede un titolo abilitante che gli permette, se assunto e limitatamente al settore ove è abilitato, di esercitare una professione in Svizzera.
La conoscenza o meno del sistema scolastico svizzero e ticinese è uno degli aspetti valutati dalle commissioni di selezione, ma a questo si aggiunge la fondamentale valutazione dell’effettiva capacità di insegnare e relazionare con ragazzi e ragazze minorenni.
No a una seconda abilitazione
Per quanto riguarda la richiesta dei deputati di introdurre una seconda abilitazione (ovvero l'obbligo per i docenti stranieri a conseguire anche quella ticinese), il Consiglio di Stato ritiene che essa "violerebbe i trattati internazionali (Accordo sulla libera circolazione delle persone CH-UE), principio ripreso dalle norme cantonali all’art. 47 cpv. 4 della Legge della scuola".
"Ritenute le normative nazionali ed internazionali, per quanto possibile la “priorità” ai docenti abilitati presso il DFA è già data dalla legge, in particolare dall’art. 47 della Legge della scuola, che prevede, ritenuto il fabbisogno di docenti e la disponibilità di docenti abilitati che hanno superato la prova di assunzione, di riservare una parte di ore d’insegnamento ai docenti ammessi all’abilitazione presso il DFA della SUPSI, ore assegnate senza pubblico concorso e per tutta la durata dell’abilitazione".
© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata