
"Il diploma di geometra non è paragonabile a un Attestato federale di (AFC) capacità di piastrellista". Con questa motivazione il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha parzialmente accolto il ricorso di una ditta edile ticinese che si era opposta alla decisione del Municipio di Cadenazzo di assegnare i lavori di pavimentazione in pietra naturale per la sopraelevazione della scuola dell'infanzia a un’impresa concorrente. Il relativo concorso era stato pubblicato il 13 ottobre 2017 e il 9 gennaio successivo il Municipio aveva deliberato le opere in questione alla ditta classificatasi al primo posto nella graduatoria.
La ditta classificatasi al secondo posto si era così rivolta al TRAM, chiedendone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa a proprio favore. In sintesi, secondo l'insorgente, l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa - non essendo idonea ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) - in quanto al suo vertice non vi sarebbe alcun membro dirigente o direttore titolare di un attestato federale di capacità (o titolo equivalente) nel ramo specifico, come richiesto dal bando di concorso. Il titolare della stessa, infatti, risultava essere in possesso di un diploma di geometra rilasciato da un istituto italiano più di 30 anni fa. La deliberataria si era difesa sostenendo che egli detenesse “un titolo certamente equivalente all'Attestato Federale di Capacità (AFC) di piastrellista” ma la Corte cantonale ha respinto questa tesi. accogliendo parzialmente il ricorso della ditta concorrente. “La deliberataria difende a torto l'equivalenza del titolo di studio di geometra con l'AFC di piastrellista - si legge nella sentenza del 7 maggio pubblicata negli scorsi giorni - Il diploma di cui egli dispone è ben differente" dal momento che “l'iter formativo del geometra differisce in modo sostanziale da quello del piastrellista, soprattutto per quanto riguarda la specifica pratica professionale e artigianale”.
Per la ricorrente si è tuttavia trattato di una vittoria a metà: il TRAM ha sì annullato la decisione municipale ma non le ha assegnato la commessa in quanto neppure questa ditta dispone “di un membro dirigente effettivo in possesso di un AFC nello specifico ramo professionale”. Non per nulla “in questo settore è stata iscritta nella sezione B dell'albo LIA, esattamente come l'aggiudicataria”. La Corte ha rilevato che, nella propria offerta, la ricorrente aveva inserito il nominativo di una figura professionale titolare di un AFC ma “nulla è per contro dato di sapere circa il suo ruolo svolto in seno alla società”. Ruolo che il Municipio “ha omesso di accertare”. Il TRAM ha pertanto rinviato la pratica al Municipio di Cadenazzo affinché si pronunci nuovamente, “dopo aver assunto le prove che le permettano di adottare una decisione conforme al diritto”.
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