Villa Favorita non si tocca. Lo ha deciso negli scorsi giorni il Tribunale Federale rispondendo a un ricorso presentato dai nuovi proprietari, una società facente capo alla famiglia Invernizzi che due anni fa aveva acquistato l’immobile dalla baronessa Carmen von Thyssen-Bornemisza
Con decisione del 2 aprile 2014, il Consiglio di Stato su questo comparto aveva adottato una zona di pianificazione, la quale vieta la trasformazione, il cambiamento di destinazione e l'ampliamento degli edifici esistenti. Allo scopo di tutelare l'unitarietà del comparto, il provvedimento ne vieta inoltre la suddivisione, come pure quella del parco; non ammette divisioni fisiche al suo interno, come recinzioni, siepi o altro, né consente il frazionamento giuridico dei fondi interessati. La durata di questa misura di salvaguardia della pianificazione, pubblicata nel Foglio ufficiale dell'8 aprile 2014 è fissata a cinque anni.
La baronessa von Thyssen aveva impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Nel frattempo, nel gennaio 2015, alla ricorrente è succeduta la società facente capo alla famiglia Invernizzi e pochi mesi dopo, il 10 giugno 2015, la Corte cantonale aveva respinto il ricorso. La società si era quindi rivolta al Tribunale federale chiedendo di annullare la sentenza impugnata unitamente al contestato divieto di frazionamento.
La Corte cantonale aveva ha ritenuto che la zona di pianificazione in esame, come ancora si vedrà, è sorretta da un interesse pubblico e rispetta il principio della proporzionalità, poiché è idonea a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato è stato scelto il provvedimento che lede in misura minore gli interessi della proprietaria. Il Governo cantonale ha poi ritenuto che la sottoscrizione di un diritto di compera sul complesso rendeva verosimile il frazionamento della proprietà e la sua vendita a differenti acquirenti in parti distinte. La frammentazione del parco avrebbe quindi nuociuto all'integrità e all'unitarietà del complesso, oltre che all'impossibilità di perseguire la pubblica fruizione auspicata dal Comune. Per questo motivo, d'intesa con il Municipio, ha adottato la zona di pianificazione litigiosa.
I giudici di Mon Repos hanno dato ragione alle autorità ticinesi rilevando come il divieto temporaneo di frazionamento giuridico dei fondi, per non compromettere il futuro assetto pianificatorio del comparto e preservarne l'integrità, l'omogeneità e l'unitarietà, non appaia “né illogico né irragionevole e neppure sproporzionato”.
Il ricorso è quindi stato respinto e a carico dei ricorrenti sono state poste le spese giudiziarie, pari a 3'000 franchi.
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